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MessaggioTitolo: SE VUOI FARE UN'ORDINE DA UN SITO ESTERO... LEGGI PRIMA QUI   SE VUOI FARE UN'ORDINE DA UN SITO ESTERO... LEGGI PRIMA QUI EmptyLun Nov 16, 2009 9:05 pm

Ciao a tutti.. ho messo questo argomento per spiegarvi come superrare senza problemi la dogana italiana..anche così vedrete che none' così impossibile ordinare qualcosa al di fuori dell'italia..
leggete bene e ve ne renderete conto da soli.



TEMPI SDOGANAMENTO
Per la merce che invece passa attraverso i controlli doganali, il processo è più lungo e complicato, e impiega circa 5-7 giorni lavorativi.

Uffici di smistamento delle Poste Italiane
Per chi riceve la merce tramite le Poste (EMS, SAL o altri metodi) gli uffici di smistamento principali sono:

Fiumicimo, RM
Gateway Internazionale, Ufficio Relazioni Doganali, Via di Corcolle 12/14, 00131 Fiumicino Roma
Fax 06 45143319
E-mail romagtwpt-ope @ sda.it

Lonate Pozzolo, VA
Gateway Internazionale, Ufficio Relazioni Doganali, Via Leonardo da Vinci, 21015 Lonate Pozzolo (VA)
Telefono 0331 662420/21/22/23
Fax 0331 662412/13/14
E-mail lonate-import58 @ sda.it

Roserio (MI)
Poste Italiane CMP Roserio, Via Cristina Belgioioso 165/11, 20157 Milano
Telefono 02 35638303 (lun-ven 9.00-15.00)
Fax 02 35638234

Genova (via mare)

Se dovete comunicare con loro, fatelo esclusivamente via fax, dal momento che via mail o al telefono rispondono molto raramente.

ATTENZIONE: gli uffici qui elencati sono diretti dipendenti delle Poste Italiane Spa, e pertanto ogni ritardo, bolla doganale errata, smarrimento è da denunciare direttamente a loro.
L'Agenzia delle Dogane invia dei funzionari per il controllo dei pacchi, ma l'organizzazione è esclusiva competenza delle PT. Se l'operatore del call center 803160 vi dice che gli uffici in questione non c'entrano nulla con le PT è assolutamente falso. Non fatevi intimidire, se necessario siate duri e fermi.

NB: gli ordini in dogana fino al precedente governo erano chiari: fare cassa. Pertanto, OGNI pacco giunto da USA oltre i 100$ veniva tassato. Ogni pacco dalla Cina aperto e controllato. Poi varia da dogana a dogana. Occhio, anche se non è certamente il vostro caso, a merce contraffatta: finisce nel penale e dovrete sostenere anche le spese dell'avvocato per difendervi, financo quando sia un malinteso, etc..

Come si calcolano i dazi
Il valore da prendere a base per il calcolo dei dazi è quello che comunemente viene definito "valore imponibile" o "valore doganale": esso è costituito dal "valore di transazione", cioé "il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l' esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità..."

Il "valore di transazione" deve essere integrato comunque da altri elementi, cd. "accessori", come i costi di trasporto, i premi di assicurazione (qualora la merce viaggi assicurata), e tutte quelle spese per il carico, la movimentazione, il magazzinaggio ed altre, come le spese di mediazione, i costi d'imballaggio, ecc. sempre, tuttavia, sopportate anteriormente all'introduzione nel territorio comunitario.

Ovvero i dazi vengono calcolati sul totale della merce più i costi di trasporto. E' osceno, ma funziona così..
Nota importante: non pensate di fare giochini tipo: "dichiaro 100$, che al cambio attuale valgono x €". In dogana, per ragioni ignote, applicano il cambio 1 a 1!!!! 1$=1€

Per sapere i dazi potete consultare l'archivio dell'Agenzia delle Dogane
http://aidaonline.agenziadogane.it /NSITaricInternetWA/TaricServlet dove troverete tutte le voci doganali, divise per tipologia e Paese.
Oltre ai dazi, dovete pagare l'IVA del 20%: la base imponibile sulla quale dev'essere calcolata l'IVA è data dal valore doganale come sopra determinato, cui vanno sommati i diritti doganali dovuti (dazi, accise, ecc.) e l'ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione all'interno del territorio comunitario (spese trasporto, polizze assicurative, ecc.).
Ovvero una tassa sulla tassa della tassa.
Per pagare questi balzelli, esistono tre soluzioni:

1) In contanti direttamente al corriere che consegna la merce. Tenete sempre a disposizione liquidi, altrimenti dovete optare per quanto segue..

2) Ritirare la merce direttamente all'ufficio postale più vicino a voi (dopo 2-3 giorni lavorativi)

3) Ritirare la merce all'ufficio del corriere espresso (di solito la consegna viene effettuata dall'SDA, sempre dopo 2-3 giorni lavorativi)
In OGNI caso il pagamento deve avvenire in contanti!

Per evitare problemi in dogana
E' bene che il mittente scriva bene tutte le informazioni necessarie, in maniera tale da sveltire il tutto. Oramai tutti i venditori internazionali non proprio sprovvedutissimi conoscono i problemi inerenti lo sdoganamento in Italia:

- "gift": a volte funziona, a volte no. Da quest'anno sembra funzionare di nuovo, almeno una volta su due e per pacchi di dimensioni medio-piccole.

- Mittente e destinatario vanno ben evidenziati e scritti bene.

- Valore della merce: Se è inferiore o superiore potreste avere dei problemi al momento di inviare copia del pagamento, per cui fate sì perlomeno che se il venditore scrive 50 anzichè 100, poi presenti una fattura di 50 e non di 100..

-Tipologia di merce: anche qui va scritta bene in evidenza, specificando esattamente il contenuto. Se il vostro venditore è particolarmente disponibile, fategli scrivere direttamente in italiano, così da evitare problemi al momento della traduzione da parte degli addetti postali (che sono i tipici statali presuntuosi, ignoranti e fancazzisti, con poche doverose eccezioni.).

-Se il venditore rilascia fattura, questa va allegata assieme al documento di invio, e una copia va inserita all'interno del pacco.

Se il pacco viene fermato in dogana
La prima cosa da fare è contattare il call center delle Poste Italiane al numero 803.160, fornendo il numero della spedizione e chiedendo come mai il pacco è fermo, ammesso non vi abbiano già contattato loro, anche via email. Se avete solo il numero estero al call center riescono a tracciare la spedizione anche con quello.

Molto probabilmente sarete invitati ad inviare un fax (o anche email sostitutiva del fax, ma in tal caso ritelefonate per accertarvi della ricezione..A me non han mai risposto, ma il pacco è arrivato comunque) all'ufficio doganale, normalmente con i seguenti documenti:

- copia della fattura che attesta il pagamento / copia del pagamento effettuato (PayPal, bonifico, ecc. ecc.)

- codice fiscale / partita iva

- dichiarazione da parte vostra che attesta il contenuto del pacco.
Sappiate che i doganieri non sanno l'inglese , quindi siate molto precisi nello spiegare il contenuto del pacco, pena l'assegnazione di una voce doganale errata. Sappiate altresì che scrivere HK MP5A3 per loro non vuol dire una fava.. A me chiesero cos'era una Naginata, alla risposta "un alabarda", mi fu detto: "cioè?"
A questo punto non dovrete far altro che aspettare di ricevere la vostra merce (normalmente entro 3 gg), completa di bolla doganale, IVA e dazi, a cui dovrete aggiungere un "diritto postale" corrispondente di solito a 5,17€.

Per l'Economy Air (SAL), e altre spedizioni di questo tipo (con un codice di tracciatura), a volte capita che dicano che, essendo una spedizione ordinaria, non possono vedere dove si trova il pacco: NON E' VERO! Non è possibile tracciare il pacco al di fuori dell'Italia, ma una volta entrato nel nostro Paese devono sapervi dire dove si trova.

Se invece utilizzate un corriere espresso (FexEd, UPS, TNT e così via), lo sdoganamento viene effettuato direttamente da loro, e quindi per ogni ritardo o problema dovrete contattare i call center di riferimento. Normalmente non ci sono mai problemi.

ATTENZIONE: se i pacchi rimangano bloccati settimane, prima che divengano mesi, visto che la colpa è esclusivamente degli uffici di smistamento (Lonate Pozzolo o Roma) iniziate con reclami (da sollecitare ogni giorno) e fax con i documenti alla dogana (anche qui ogni 2 giorni max).
Visto che fanno gli indiani, vi dicono che non esiste un responsabile da contattare e alla dogana difficilmente rispondono al telefono, tenete conto che PER LEGGE, anche se non sdoganata la merce è vostra proprietà. Pertanto davanti a lungaggini od ostruzionismo, sporgete denuncia ai CC, PS o Procura della Repubblica. Parlo per esperienza e se necessitate supporto, sarò felice di condividerla.
Soprattutto perchè, come leggo nel forum, sovente si fanno ordini collettivi anche di valori importanti, per cui ne vale già la pena.
Con le nuove disposizioni ministeriali, dubito incontrerete ancora con frequenza problemi simili..

Se sbagliano la voce doganale e i dazi risultano maggiori, come capita, e anche spesso, dovete pagare per avere la merce, e poi inoltrare una lamentela alle Poste o al Corriere: tenete però presente che, per importi inferiori a 100,00€, non vale la pena, perchè le spese di modifica della bolla doganale sarebbero superiori. Per cui sappiate che il solito parassita statale vi ha danneggiati senza possibilità concreta di rivalsa.

In ultimo, vorrei citare Massimo Sirri e Riccardo Zavatta
di Mercato Globale:

Determinazione spese di trasporto in dogana
Nei contratti d'acquisto di beni tra imprese residenti e fornitori extracomunitari, condizioni "franco partenza" o "franco destino" presuppongono un diverso trattamento delle spese di trasporto. Come individuare il corretto regime IVA applicabile a tali spese nella fase dell'importazione?
Ai fini di un corretto inquadramento delle operazioni d'importazione, oltre che alla disciplina fiscale, occorre riferirsi anche alle norme che regolano l'introduzione dei beni nel territorio dell'Unione europea sotto l'aspetto doganale.

Ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 633/1972, infatti, l'Iva all'importazione è determinata sulla base del valore doganale delle merci, "aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione all'interno del territorio della Comunità che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio comunitario".

VALORE HAI FINI DOGANALI

L'importo rilevante ai fini doganali si basa sul valore determinato in funzione della regola base di cui all'art. 29 del codice doganale comunitario; a tale valore vanno apportate le "correzioni" previste dai successivi artt. 32 e 33.

In particolare, l'art. 32, paragrafo 1, lettera e), prevede che al prezzo effettivamente pagato o da pagare per i beni importati vadano aggiunte le spese di trasporto "fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità", mentre, a norma dell'art. 33, qualora esse siano distinte dal suddetto prezzo, non deve tenersi conto delle spese di trasporto delle merci dopo il loro arrivo nel luogo d'introduzione in territorio comunitario.

Ai fini dell'applicazione dei dazi e delle altre misure di politica commerciale, quindi, occorre stabilire la base imponibile delle merci nel luogo d'entrata all'interno del territorio comunitario.
Tale luogo, individuato dall'art. 163 delle disposizioni d'attuazione del codice doganale (Regolamento CE 2 luglio 1993, n. 2454) in base al tipo di mezzo di trasporto utilizzato, indica, pertanto, il confine fisico in relazione al quale va determinato il valore delle merci di provenienza extracomunitaria.
Tale valore costituisce l'elemento di riferimento anche per l'applicazione dell'Iva all'importazione, considerato che è a tale importo che occorre aggiungere l'ammontare dei diritti doganali eventualmente dovuti e quello delle spese di trasporto dal luogo d'entrata nella Comunità fino a quello di destinazione all'interno di essa.


INCOTERMS E VALORE DEI BENI

Sebbene non espressamente richiamati dalle disposizioni del codice doganale, né da quelle interne relative all'applicazione dell'Iva all'importazione, appare evidente come un ruolo di assoluto rilievo sia assunto dalle condizioni di consegna dei beni (Incoterms).

I termini di resa concordati fra venditore ed acquirente, infatti, incidendo (fra l'altro) sulla ripartizione dei costi relativi al trasporto, influiscono direttamente sull'importo da dichiarare in dogana:

sia agli effetti dell'applicazione dei dazi
sia ai fini della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.
I due esempi di seguito illustrati (acquisto franco partenza e franco destino) possono meglio chiarire le implicazioni fiscali e doganali sopra descritte.

1) Acquisto "franco partenza"

Consideriamo il caso di un'importazione di beni dal Canada acquistati con clausola "franco partenza" (Ex works), porto di sbarco Rotterdam e destinazione Bologna (luogo che figura sul documento di trasporto che scorta la merce).

Il valore da dichiarare in dogana, ai fini dell'assolvimento dei dazi, coincide con il prezzo di vendita concordato, aumentato delle spese di trasporto dal Canada al porto di sbarco (Rotterdam).

Al momento dell'appuramento, eseguito presso la dogana italiana, del regime di transito comunitario esterno (T1) al quale sono state vincolate le merci nel luogo d'introduzione dei beni nel territorio della Comunità (Rotterdam), sarà determinata la base imponibile ai fini dell'Iva all'importazione, aggiungendo al valore doganale, come sopra individuato:

l'importo del dazio
l'importo delle spese di trasporto dal luogo d'entrata dei beni nella Comunità fino al luogo di destinazione finale (Bologna).
Per quanto concerne il regime fiscale Iva delle spese relative al trasporto, si evidenzia che, in base ai criteri di territorialità previsti per tale tipologia di servizi, si considera rilevante ai fini dell'applicazione del tributo solo la tratta interna al territorio dello Stato italiano .

Ai sensi del criterio di territorialità proporzionale di cui all'art. 7, quarto comma, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, infatti, "le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa". Da ciò consegue che il corrispettivo riferibile alla tratta percorsa al di fuori di detto territorio non assume rilevanza ed è da considerare fuori campo Iva.

A) In caso di vettore nazionale incaricato del trasporto, pertanto, questi dovrà addebitare l'ammontare per il servizio reso, distinguendo fra:

l'importo correlato alla tratta esterna al territorio nazionale (Canada – confine di Stato) che risulta fuori campo Iva ex art. 7, del D.P.R. n. 633/1972
l'importo relativo alla distanza percorsa dal confine di Stato al luogo di destinazione (Bologna) indicato nel documento di trasporto che, invece, rileva agli effetti dell'imposta.
Tale ultimo importo, tuttavia, non sarà effettivamente assoggettato a tassazione per effetto del regime di non imponibilità previsto dall'art. 9, primo comma, n. 2, del D.P.R. n. 633/1972, in base al quale si considerano servizi internazionali non imponibili i trasporti relativi a beni in importazione "i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69" con applicazione dell'Iva in dogana.

SE VUOI FARE UN'ORDINE DA UN SITO ESTERO... LEGGI PRIMA QUI 0069 Qualora le prestazioni siano eseguite da soggetti non residenti e non identificati ai fini Iva in Italia, i quali emettono documenti senza valenza Iva, gli adempimenti collegati alle prestazioni territorialmente rilevanti, per gli importi ad esse relativi, dovranno essere adempiuti direttamente dal committente nazionale del servizio di trasporto, il quale provvederà all'emissione di apposita autofattura, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972, senza applicazione dell'imposta, richiamando il titolo di non imponibilità sopra indicato (art. 9, primo comma, n. 2).

2. Acquisti "franco destino"

Consideriamo il caso in cui la vendita della merce avvenga "franco destino" con la messa a disposizione dei beni in favore del compratore presso il luogo convenuto (Bologna). In tale ipotesi, il prezzo di vendita è comprensivo delle spese di trasporto, ivi incluse quelle relative alla tratta interna al territorio comunitario (dal luogo d'introduzione fino a quello di consegna a destinazione).

L'art. 164 del Regolamento CE n. 2454/1993 (disposizioni d'attuazione del codice doganale) prevede (lett. b) che, "quando le merci sono fatturate a un prezzo unico franco destinazione corrispondente al prezzo nel luogo d'introduzione, le spese di trasporto all'interno della Comunità non vengono dedotte da tale prezzo", salva la possibilità di dimostrare all'autorità doganale che il prezzo franco frontiera sarebbe inferiore al prezzo unico franco destino.

Per effetto di tale norma, quindi, il valore in dogana delle merci, ai fini dell'applicazione dei dazi e delle misure di politica commerciale, risulta ovviamente più alto e in pratica coincide con la base imponibile Iva.

Da ciò consegue che l'importatore ha tutto l'interesse a fornire alla dogana (presso la quale sono eseguite le formalità d'importazione con contestuale svincolo del regime di transito acceso all'atto dell'introduzione dei beni nel territorio comunitario) ogni elemento necessario a quantificare correttamente le spese riferibili, nel caso di specie, alla tratta Canada – luogo d'introduzione dei beni in Comunità (Rotterdam), così da escludere dall'ammontare del valore dichiarato per il dazio, quello delle spese relative alla tratta compresa fra il luogo d'introduzione nel territorio comunitario e quello di destinazione risultante dal documento di trasporto che accompagna le merci (Rotterdam – Bologna), le quali, invece, devono essere considerate nella determinazione dell'imponibile per l'Iva all'importazione.

Indipendentemente dalle considerazioni di cui sopra, il trattamento fiscale delle spese di trasporto in termini di (ir)rilevanza territoriale non muta rispetto a quanto si è osservato con riguardo alla vendita con utilizzo del termine "Ex Works".
In entrambe le ipotesi, infatti:

le spese riconducibili alla distanza percorsa fino al confine del territorio nazionale (sia in ambito extracomunitario che interno al territorio UE), sono da considerare extraterritoriali sotto lo specifico profilo Iva (fuori campo) in dipendenza delle regole di territorialità di cui all'art. 7, quarto comma, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972
le spese d'inoltro riferibili alla tratta interna allo Stato (dal confine fino al luogo di destinazione finale dei beni), rilevanti territorialmente ai sensi della medesima norma, godono del regime di non imponibilità previsto dall'art. 9, primo comma, n. 2, del decreto Iva, avendo esse scontato l'imposta all'atto dell'importazione unitamente al valore delle merci e dei costi di trasporto per far giungere i beni fino al territorio nazionale.
Massimo Sirri e Riccardo Zavatta

Sono citate le fonti giuridiche.. Per approfondimenti, consiglio: http://www.mglobale.it

AGGIORNAMENTO 20 AGOSTO 2008
Son stato contattato dalla WGC ( Hong Kong ). Mi informano che non accettano pagamento Paypal, conseguentemente ai problemi con dogana italiana per quanto concerne l'importazione di oggetti senza marchiatura CE. Con paypal se la merce non arriva / sequestrata, si può chiedere ed otttenere i soldi indietro, Paypal effettuerà poi la rivalsa sul venditore (in sintesi, la situazione è più complessa). Ne consegue che sta diventando rischioso importare dalla Cina fucili elettrici non marchiati (tipo GB, etc..).


IN CASO CHE IL VOSTRO PACCO VIENE FERMATO IN DOGANA,ECCO CIO' CHE VI SERVE:

Se siete soliti ordinare articoli da soft air dall'estremo oriente la dogana, nel caso fermasse la merce vi potrebbe richiedere una dichiarazione specifica in merito all'entità ed utilizzo della stessa.
Di seguito ecco un proforma redatto da UPS che potreste utilizzare:


Io sottoscritto .................. residente in ................ via ................
Codice Fiscale ............................. in relazione all'importazione curata da .......(qui mettete il nome del correre che ha in carico la vostra merce)
Proveniente da .................... TRK n. ................. (numero di traking, lo trovate nel fax che vi manda la dogana o lo chiedete quando vi chiamano).

DICHIARO

che la merce contenuta è costituita da AIR SOFT GUNS (giocattoli imitazione di armi da fuoco).
Tali prodotti sono liberamente commercializzabili e di libere vendita in Italia (non soggetti a punzonatura, bancatura, denuncia o nulla osta per l'acquisto o la semplice detenzione) in quanto repliche, funzionanti ad ARIA COMPRESSA a propulsione elettrica ed alimentata a batteria, sparante unicamente sfere di plastica di diametro massimo 6 mm con potenza inferiore a 1 Joule.
Tali imitazioni non sono considerate strumenti atti ad offendere come previsto dal D.L. n. 313 del 27-09-1991 (all. 1 punto 20) e sopratutto non sono modificabili per l'uso con munizionamento reale in quanto hanno solo l'aspetto di un'arma vera ma i materiali ed il funzionamento elettrico ne precludono qualsiasi modifica.
Sollevo pertanto l'amministrazione doganale ed il vettore ........... da ogni responsabilità circa un uso improprio di tali prodotti e rimango a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.


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